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Pesanti sanzioni per chi non si iscrive all’AIRE.

Leggi l’articolo pubblicato da Monica Monti, su AIRE SOS

L’AIRE, acronimo di Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, è un registro gestito dal Consolato italiano competente per la circoscrizione in cui si trova un cittadino italiano residente all’estero. Questo registro registra i dati anagrafici degli italiani che vivono all’estero e ne certifica la residenza all’estero. L’iscrizione all’AIRE è obbligatoria per gli italiani che si trasferiscono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. L’iscrizione consente al cittadino italiano di ottenere alcuni servizi consolari e di mantenere i suoi diritti e doveri in Italia. Il registro AIRE conserva le informazioni dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi e che hanno richiesto la loro registrazione. L’iscrizione all’AIRE è un obbligo e un diritto, consentendo l’accesso ai servizi consolari all’estero, come l’emissione di documenti di identità e certificazioni, nonché la possibilità di esercitare il diritto di voto dall’estero. Pertanto, l’iscrizione è un obbligo di legge, e l’omissione di tale adempimento può comportare sanzioni.

Come ci si iscrive?
Per procedere all’iscrizione, è richiesto completare un modulo di registrazione e presentare una prova di residenza, come ad esempio una busta paga, un estratto conto bancario, una bolletta intestata, una lettera del medico, eccetera. Inoltre, è necessario caricare delle copie dei documenti di identità.

Il Portale “FAST IT” è lo strumento istituzionale e interattivo che il cittadino italiano all’estero può utilizzare gratuitamente per visualizzare in qualsiasi momento la propria scheda personale e per richiedere l’eventuale aggiornamento del proprio indirizzo di residenza.

E’ possibile registrare contemporaneamente un intero nucleo familiare, semplicemente aggiungendo i membri attraverso la funzione dedicata su Fast-IT, a condizione che la residenza in Italia fosse nello stesso Comune. Altrimenti, per garantire l’unità del nucleo, è necessaria una procedura specifica. Dopo aver verificato i vostri documenti, il Consolato trasmetterà la richiesta di iscrizione all’AIRE al vostro precedente comune di residenza in Italia. Quest’ultimo provvederà a inviarvi l’attestato di avvenuta iscrizione all’AIRE. Tuttavia, a seconda del comune, il completamento di questo passaggio potrebbe richiedere diversi mesi. Ogni comune mantiene un proprio registro dei cittadini AIRE, quindi iscrivendosi e indicando l’indirizzo italiano di riferimento, rimarrete comunque legati a una specifica località italiana. Quest’ultima sarà competente per varie pratiche, come ad esempio determinare in quali elezioni amministrative potrete esercitare il diritto di voto. Dopo che lo stato della richiesta su Fast-IT cambia in “Richiesta inviata al Comune”, solitamente rimane in questo stato per diversi mesi. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che non siate iscritti all’AIRE.

Raccomandiamo di verificare lo stato dell’iscrizione in tempo reale nell’Anagrafe Digitale della Popolazione Residente. In particolare, se si verificano ritardi, consigliamo di contattare l’ufficio Anagrafe o AIRE del comune italiano indicato come ultima residenza nel modulo di iscrizione quando lo stato è “Richiesta inviata al Comune”. Infatti, è compito del Comune finalizzare l’iscrizione e comunicarla agli altri enti italiani. Se siete iscritti all’AIRE e avete bisogno di produrre un certificato relativo a tale iscrizione, potete scaricarlo gratuitamente utilizzando l’Anagrafe Digitale della Popolazione Residente.

Servizi anagrafici

I servizi dell’ANPR sono a tua disposizione in qualunque momento e ovunque ti trovi. Online e in autonomia, hai sempre un filo diretto con il tuo comune, senza passare allo sportello.
https://www.anagrafenazionale.interno.it/

CHI SI DEVE ISCRIVERE ALL’A.I.R.E?
Tutti i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; la dichiarazione deve essere resa entro 90 giorni dall’espatrio; Tutti i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Nessun contenuto in questa pagina rappresenta consulenza legale o fiscale: l’unico scopo è fornire una breve e introduttiva guida sull’AIRE.

Con la nuova legge di bilancio le sanzioni passano dai 220,00 EUR a ben 1.000,00 EUR per ogni anno di mancata iscrizione (massimo 5 anni di sanzione). Quindi non ritardate la vostra iscrizione.

L’iscrizione all’AIRE al momento del trasferimento all’estero è un obbligo di legge. L’omissione di questa dichiarazione di cambio di residenza è soggetta a sanzioni che variano da 200 a 1000 euro per ogni anno in cui la dichiarazione è omessa. Tale disposizione è stabilita dall’articolo 11 della legge n. 1128 del 24 dicembre 1954 (sostituito, come indicato dall’articolo 50, comma 6, della legge di bilancio 2024). “Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza […] all’estero entro il termine previsto dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. […].

L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. […] I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.” Prima del 2024, l’applicazione di questa sanzione era piuttosto rara, principalmente perché la legge attribuiva l’onere, ma non la remunerazione, al Comune di precedente residenza. Tuttavia, dal 1° gennaio 2024, è stata introdotta una specifica normativa per la mancata iscrizione all’AIRE, caratterizzata da sanzioni significativamente aumentate, un incentivo per i Comuni a farle rispettare, l’obbligo di scambio di informazioni tra tutti gli enti statali e una notifica automatica all’Agenzia delle Entrate da parte del Comune al momento dell’iscrizione all’AIRE (per avviare controlli sugli anni precedenti, quando si presupponeva la residenza in Italia). Si precisa che nel caso di nuclei familiari inadempienti, la sanzione si applicherebbe a ciascun individuo, compresi i minori.

L’omissione dell’iscrizione all’AIRE potrebbe comportare una considerazione formale come ancora residenti in Italia, e di conseguenza, l’Italia potrebbe richiedere la presentazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento delle tasse anche sui guadagni all’estero.

Reopening the terms for the reacquisition of Italian citizenship

Image of an Italian Passport over world map.

Before the promulgation of the 5 February 1992 n.91 law, Italian citizens were never allowed to have multiple citizenships. However, well-documented migratory flows created substantial Italian communities abroad. Frequently, our migrants were forced to renounce their native citizenship to obtain that of the host country simply to access vital services without provisional expiry dates for visas or permits.

These circumstances forced our migrants to lose their native Italian citizenship.  Today many of them would like to reacquire it. These are our fellow countrymen and women who, having given the best of themselves by working abroad and enhancing our country’s prestige, would now like to have their Italian passports back. Let’s rally together and help them!

We, therefore, propose a

PETITION TO ASK THE GOVERNMENT TO RE-OPEN THE TERMS FOR THE REACQUISITION OF CITIZENSHIP UNDER ARTICLE 17 OF THE LAW OF 5 FEBRUARY 1992. N.91.

HELP US by signing this petition!

THE LEGAL BACKGROUND
Article 8 of Law No. 555 of 13 June 1912 established the impossibility for Italians to have other citizenships, or they would lose their own.
This situation was made worse by law n.123 of 21 April 1983, which regulated the nationality of children born to parents of different nationalities.  This piece of legislation obliged those children to choose one of the two citizenships within 12 months of adulthood, forcing many of them to lose their Italian passports.
Finally, law n.91 of 5 February 1992 arrived, which allowed the existence of multiple citizenships for Italians but established (with article 17) the possibility of presenting the request for the reacquisition of Italian citizenship within two years. Although the deadlines for submitting these requests were extended until 1997, too many Italians could not do so on time, losing their native citizenship.  They are now asking us for their rights to be respected.  With our petition, therefore, we propose to remedy this injustice by asking Parliament to approve a new law that allows the terms for the reacquisition of Italian citizenship to be reopened. 

Please help us by signing the petition and sharing.

————————versione-ITALIANA—————————–

Riapriamo i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana

Prima dell’entrata in vigore della legge del 5 febbraio 1992, n. 91, per i cittadini italiani non era permessa la possibilità di poter avere una multipla cittadinanza. I numerosi flussi migratori con i quali si generarono delle vere e proprie comunità di italiani all’estero, si trovarono costretti a dover rinunciare alla cittadinanza italiana per poter ottenere la cittadinanza del Paese ospitante; quest’ultima necessaria per poter accedere a determinati servizi senza scadenze provvisorie di visti o permessi.
Molti Italiani furono praticamente obbligati a perdere la cittadinanza italiana ed oggi CHIEDONO A GRAN VOCE DI POTERLA RIACQUISIRE. Questi nostri concittadini dopo aver dato il meglio di loro stessi lavorando all’estero, dando anche lustro all’Italia, ora vorrebbero riavere il loro passaporto italiano. Aiutiamoli!
Proponiamo quindi una

PETIZIONE PER CHIEDERE AL GOVERNO DI RIAPRIRE I TERMINI PER IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992. N.91.


AIUTATECI firmando questa petizione!

I FATTI
L’articolo 8 della legge n.555 del 13 Giugno 1912 disponeva l’impossibilità per i cittadini italiani di avere altre cittadinanze, pena la perdita della cittadinanza italiana.
Ad aggravare la situazione arrivò la legge n.123 del 21 Aprile 1983 che disciplinava la nazionalità di figli che nascevano da genitori di diversa nazionalità: tale legge obbligava i figli alla scelta di una delle due cittadinanze entro 12 mesi dal raggiungimento della maggiore età,  obbligando molti figli di italiani a perdere il passaporto italiano. 
Finalmente arrivò la legge n.91 del 5 Febbraio 1992, che permise l’esistenza di una cittadinanza multipla per gli italiani e che stabilì (con l’articolo 17) la possibilità di presentare entro due anni la richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana. Nonostante i termini per la presentazione della richiesta siano stati prorogati fino al 1997, troppi Italiani non sono riusciti a riavere il LA CITTADINANZA PERSA  e chiedono che questo loro diritto venga rispettato. La nostra proposta propone quindi di rimediare a questa ingiustizia, chiedendo al Parlamento di approvare una legge che permetta di riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana.

Aiutateci firmando la petizione e condividendo.

—————-VERSIONE SPAGNOLO————————–

Reabramos los plazos para la readquisición de la ciudadanía italiana

Antes de la entrada en vigor de la ley del 5 de febrero de 1992, n. 91, la posibilidad de tener ciudadanía múltiple no estaba permitida para los ciudadanos italianos. Los numerosos flujos migratorios con los que se generaron verdaderas comunidades italianas en el extranjero, se vieron obligados a renunciar a su ciudadanía italiana para obtener la ciudadanía del país de acogida; estos últimos necesarios para poder acceder a determinados servicios sin caducidad provisional de visas o permisos.

Muchos italianos se vieron prácticamente obligados a perder su ciudadanía italiana y hoy PIDEN CLARAMENTE PODER VOLVER A ADQUIRIRLA. Estos nuestros conciudadanos, después de haber dado lo mejor de sí mismos trabajando en el extranjero, dando también prestigio a Italia, ahora quisieran recuperar su pasaporte italiano. ¡Ayudémoslos!

Proponemos, por tanto, una

PETICIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO LA REAPERTURA DE LOS TÉRMINOS PARA LA READQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA CONFORME AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE 5 DE FEBRERO DE 1992. N.91.

¡AYÚDANOS firmando esta petición!

LOS HECHOS

El artículo 8 de la Ley N° 555 de 13 de junio de 1912 establecía la imposibilidad de que los ciudadanos italianos tuvieran otra ciudadanía, de lo contrario perderían la ciudadanía italiana.

Para agravar la situación vino la ley n. 123 del 21 de abril de 1983 que regulaba la nacionalidad de los niños nacidos de padres de nacionalidades diferentes: esta ley obligaba a los niños a elegir una de las dos nacionalidades dentro de los 12 meses siguientes a la mayoría de edad, obligando muchos hijos de italianos a perder su pasaporte italiano.

Finalmente llegó la ley n.91 del 5 de febrero de 1992, que permitía la existencia de ciudadanía múltiple para los italianos y que establecía (con el artículo 17) la posibilidad de presentar la solicitud de readquisición de la ciudadanía italiana en el plazo de dos años. Aunque los plazos para presentar la solicitud fueron extendidos hasta 1997, demasiados italianos no lograron recuperar la CIUDADANÍA PERDIDA y piden que se respete su derecho. Nuestra propuesta, por lo tanto, propone remediar esta injusticia pidiendo al Parlamento que apruebe una ley que permita reabrir los plazos para la readquisición de la ciudadanía italiana. Por favor ayúdenos firmando la petición y compartiendola.

Elezioni Politiche 2022: Indizione e Opzione di Voto in Italia

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022, il Signor Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere. Con d. P.R. n. 97 della stessa giornata è stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. I cittadini residenti all’estero voteranno per i candidati della Circoscrizione estero.

In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero votano per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato, utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari Fast It.

In alternativa al voto per corrispondenza, i cittadini iscritti all’AIRE possono SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato ENTRO IL 31 LUGLIO 2022 (il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni). Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it) o da quello del proprio Ufficio consolare di riferimento.

Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare – presso i seggi elettorali in Italia – per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale esclusivamente per una consultazione elettorale.

Si ribadisce in ogni caso che l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI. Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

L’Ufficio consolare è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento a [email protected]