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NUOVI INCENTIVI FISCALI PER I “CERVELLI” CHE RIENTRANO IN ITALIA NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2017

Con la legge di Stabilità per il 2017 il Governo ha deciso di introdurre nuovi incentivi a favore del rientro in Italia dei cosiddetti “cervelli” e dei “lavoratori rimpatriati”. Infatti, all’articolo 22 del Disegno di legge relativo al  “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 viene introdotta una disposizione che, a detta dello stesso Governo, intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero (si ricorderà che la norma originale fu introdotta nel 2003 e successivamente ribadita, ampliata, modificata con leggi successive di cui abbiamo dato ampio resoconto).

Nella legge di Stabilità si evince che l’agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale. Il Governo spera che in questo modo tali soggetti, incentivati a rientrare, possano contribuire alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano.
Ma cosa prevedono le nuove e permanenti agevolazioni fiscali?
Da una prima lettura della normativa (vogliamo sottolineare che il Disegno di legge è appena arrivato in Commissione Bilancio della Camera e che quindi dovrà essere esaminato e potrà essere modificato durante il lungo e complesso iter parlamentare) si desume che l’agevolazione consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia in riferimento al periodo di imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi di imposta successivi.

Si tratta quindi di una consistente agevolazione fiscale. Inoltre nello stesso articolo si ribadisce e rafforza (estendendola anche ai lavoratori autonomi) a partire dal 2017  la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi. Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF (ovviamente ci sono margini per emendamenti che tentino di innalzare la percentuale di detassazione visto che precedentemente tale quota era arrivata anche al 70%).Va sottolineato che inoltre, al fine di evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al regime agevolato di cui all’articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 a favore dei cittadini dell’Unione europea in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream – sono estese anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Infine giova ricordare che la legge  interviene a disciplinare la situazione di quanti già nel 2016 hanno diritto al regime agevolato di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 consistente in una riduzione dell’imponibile del 30 per cento. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e dei soggetti destinatari della legge n. 238 del 2010 che nell’anno 2016 hanno optato per l’applicazione del predetto articolo 16. Per entrambe le categorie di soggetti si prevede che per i rimanenti quattro anni dell’agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell’imponibile per il trenta per cento) abbiano diritto a una riduzione dell’imponibile nella più elevata misura del cinquanta per cento.

Invitiamo quindi i soggetti interessati i quali vogliono suggerire integrazioni e/o modifiche al testo della legge ora all’esame della Commissione Bilancio della Camera, di farci pervenire i loro commenti e le loro valutazioni che ci consentiranno eventualmente di proporre emendamenti migliorativi.