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Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016

Consiglio Generale degli Italiani all’Estero

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 sono stati convocati per domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO avente ad oggetto il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?

 Elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE 

Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro indirizzo di residenza. Qualora l’elettore non lo ricevesse potrà sempre richiederne il duplicato all’Ufficio consolare di riferimento. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l’UFFICIO CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza.

Chi invece, essendo iscritto nell’AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire all’UFFICIO CONSOLARE competente per residenza (Ambasciata o Consolato) un’apposita dichiarazione (vedasi fac-simile) su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione.

La dichiarazione deve essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all’UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall’interessato, entro l’8 ottobre 2016, con possibilità di revoca entro lo stesso termine.

Elettori temporaneamente all’estero. 

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del Referendum, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.

Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro l’8 ottobre 2016 – far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine. Si ricorda che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per il Referendum del 4 dicembre 2016).

L’ opzione (fac-simile qui reperibile) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento del referendum; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

NUOVI INCENTIVI FISCALI PER I “CERVELLI” CHE RIENTRANO IN ITALIA NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2017

Con la legge di Stabilità per il 2017 il Governo ha deciso di introdurre nuovi incentivi a favore del rientro in Italia dei cosiddetti “cervelli” e dei “lavoratori rimpatriati”. Infatti, all’articolo 22 del Disegno di legge relativo al  “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 viene introdotta una disposizione che, a detta dello stesso Governo, intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero (si ricorderà che la norma originale fu introdotta nel 2003 e successivamente ribadita, ampliata, modificata con leggi successive di cui abbiamo dato ampio resoconto).

Nella legge di Stabilità si evince che l’agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale. Il Governo spera che in questo modo tali soggetti, incentivati a rientrare, possano contribuire alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano.
Ma cosa prevedono le nuove e permanenti agevolazioni fiscali?
Da una prima lettura della normativa (vogliamo sottolineare che il Disegno di legge è appena arrivato in Commissione Bilancio della Camera e che quindi dovrà essere esaminato e potrà essere modificato durante il lungo e complesso iter parlamentare) si desume che l’agevolazione consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia in riferimento al periodo di imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e ai tre periodi di imposta successivi.

Si tratta quindi di una consistente agevolazione fiscale. Inoltre nello stesso articolo si ribadisce e rafforza (estendendola anche ai lavoratori autonomi) a partire dal 2017  la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi. Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF (ovviamente ci sono margini per emendamenti che tentino di innalzare la percentuale di detassazione visto che precedentemente tale quota era arrivata anche al 70%).Va sottolineato che inoltre, al fine di evitare discriminazioni ed ampliare il novero dei soggetti beneficiari, le condizioni di accesso al regime agevolato di cui all’articolo 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 a favore dei cittadini dell’Unione europea in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream – sono estese anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Infine giova ricordare che la legge  interviene a disciplinare la situazione di quanti già nel 2016 hanno diritto al regime agevolato di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 consistente in una riduzione dell’imponibile del 30 per cento. Si tratta, in particolare, dei lavoratori dipendenti che hanno acquisito la residenza in Italia nel 2016 e dei soggetti destinatari della legge n. 238 del 2010 che nell’anno 2016 hanno optato per l’applicazione del predetto articolo 16. Per entrambe le categorie di soggetti si prevede che per i rimanenti quattro anni dell’agevolazione (atteso che già nel 2016 hanno fruito della riduzione dell’imponibile per il trenta per cento) abbiano diritto a una riduzione dell’imponibile nella più elevata misura del cinquanta per cento.

Invitiamo quindi i soggetti interessati i quali vogliono suggerire integrazioni e/o modifiche al testo della legge ora all’esame della Commissione Bilancio della Camera, di farci pervenire i loro commenti e le loro valutazioni che ci consentiranno eventualmente di proporre emendamenti migliorativi.

Sistema Pubblico per la gestione dell’Identita’ Digitale di cittadini e imprese (SPID)

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SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

Cos’è SPID: i vantaggi

SPID, Sistema pubblico di Identità Digitale, è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.

SPID permette l’accesso ai servizi online in modo semplice e veloce, con un’unica password e da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone). Inoltre Il sistema SPID assicura la piena protezione dei dati personali, non è consentito alcun tipo di profilazione e la privacy è garantita.

Cosa fare con SPID

Attualmente sono 3593 le amministrazioni aderenti e 3963 i servizi online accessibili con SPID. E’ possibile utilizzare una serie di servizi online messi a diposizione da alcune amministrazioni centrali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate), da alcune regioni e comuni (Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Venezia, Lecce, Firenze) e dalle prime Università. Tutte le amministrazioni e i servizi accessibili sono consultabili alla pagina http://www.spid.gov.it/cerca-pa.

Entro la fine del 2017 tutte le pubbliche amministrazioni dovranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi online con SPID.

Come ottenere SPID.

L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (detti Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Attualmente, i gestori di identità digitale SPID accreditati e operativi sono Infocert, PosteItaliane, Sielte e TIM.

Per ottenere un’identità SPID, l’utente deve farne richiesta al gestore accreditato che preferisce e che più si adatta alla sue esigenze (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid).

L’utente dovrà innanzitutto registrarsi sul sito di uno tra Infocert, Poste Italiane, Sielte o TIM. Durante il processo di registrazione, l’utente avrà bisogno di un documento di identità in corso di validità, di un codice fiscale, di un indirizzo e-mail valido, di un telefono cellulare personale e di un computer con una webcam ovvero di uno smartphone (se il riconoscimento avviene online).

Dopo aver effettuato la registrazione online, ognuno dei quattro soggetti mette a disposizione diverse modalità per completare il riconoscimento (le differenti procedure sono descritte nella pagina http://www.spid.gov.it/richiedi-spid)

E’ possibile ottenere SPID, evitando la fase di riconoscimento, se già provvisti di firma digitale, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attive. La registrazione potrà essere completata totalmente on line tramite un lettore di smart card da collegare al computer.

Le credenziali SPID possono essere richieste gratuitamente. I Gestori però possono prevedere anche delle modalità di registrazione a pagamento.

I gestori di identità (Identity Provider) non possono utilizzare i dati personali dell’utente né cederli a terze parti senza autorizzazione da parte dell’utente stesso. I dati personali non possono essere utilizzati a scopo commerciale e la privacy è totalmente garantita.

L’identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID. Le Pubbliche Amministrazioni definiscono autonomamente il livello di sicurezza necessario per poter accedere ai propri servizi digitali.
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.spid.gov.it