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Sistema Pubblico per la gestione dell’Identita’ Digitale di cittadini e imprese (SPID)

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SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale

Cos’è SPID: i vantaggi

SPID, Sistema pubblico di Identità Digitale, è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.

SPID permette l’accesso ai servizi online in modo semplice e veloce, con un’unica password e da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone). Inoltre Il sistema SPID assicura la piena protezione dei dati personali, non è consentito alcun tipo di profilazione e la privacy è garantita.

Cosa fare con SPID

Attualmente sono 3593 le amministrazioni aderenti e 3963 i servizi online accessibili con SPID. E’ possibile utilizzare una serie di servizi online messi a diposizione da alcune amministrazioni centrali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate), da alcune regioni e comuni (Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Venezia, Lecce, Firenze) e dalle prime Università. Tutte le amministrazioni e i servizi accessibili sono consultabili alla pagina http://www.spid.gov.it/cerca-pa.

Entro la fine del 2017 tutte le pubbliche amministrazioni dovranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi online con SPID.

Come ottenere SPID.

L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (detti Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Attualmente, i gestori di identità digitale SPID accreditati e operativi sono Infocert, PosteItaliane, Sielte e TIM.

Per ottenere un’identità SPID, l’utente deve farne richiesta al gestore accreditato che preferisce e che più si adatta alla sue esigenze (http://www.spid.gov.it/richiedi-spid).

L’utente dovrà innanzitutto registrarsi sul sito di uno tra Infocert, Poste Italiane, Sielte o TIM. Durante il processo di registrazione, l’utente avrà bisogno di un documento di identità in corso di validità, di un codice fiscale, di un indirizzo e-mail valido, di un telefono cellulare personale e di un computer con una webcam ovvero di uno smartphone (se il riconoscimento avviene online).

Dopo aver effettuato la registrazione online, ognuno dei quattro soggetti mette a disposizione diverse modalità per completare il riconoscimento (le differenti procedure sono descritte nella pagina http://www.spid.gov.it/richiedi-spid)

E’ possibile ottenere SPID, evitando la fase di riconoscimento, se già provvisti di firma digitale, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attive. La registrazione potrà essere completata totalmente on line tramite un lettore di smart card da collegare al computer.

Le credenziali SPID possono essere richieste gratuitamente. I Gestori però possono prevedere anche delle modalità di registrazione a pagamento.

I gestori di identità (Identity Provider) non possono utilizzare i dati personali dell’utente né cederli a terze parti senza autorizzazione da parte dell’utente stesso. I dati personali non possono essere utilizzati a scopo commerciale e la privacy è totalmente garantita.

L’identità SPID è costituita da credenziali con caratteristiche differenti in base al livello di sicurezza richiesto per l’accesso. Esistono tre livelli di sicurezza, ognuno dei quali corrisponde a un diverso livello di identità SPID. Le Pubbliche Amministrazioni definiscono autonomamente il livello di sicurezza necessario per poter accedere ai propri servizi digitali.
Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.spid.gov.it

Partecipazione al referendum Costituzionale per i cittadini temporaneamente residenti all’estero

In preparazione alla partecipazione al referendum Costituzionale, i cittadini residenti temporaneamente all’estero possono esercitare l’opzione di votare per corrispondenza dall’estero.

Per fare questo devono comunicare l’opzione ai rispettivi comuni di residenza in Italia, entro i primi dieci giorni dalla data di indizione del referendum.

Ciò riguarda ovviamente gli stagisti, gli Erasmus mondo, i militari in missione, i lavoratori distaccati da aziende italiane, e soprattutto i tanti giovani esponenti della nuova emigrazione, ancora formalmente residenti in Italia, nonché quanti altri siano temporaneamente all’estero fino alla data della consultazione referendaria compresa.

Per garantire l’esercizio di questo diritto primario ad ogni cittadino presente a qualunque titolo nelle nostre circoscrizioni consolari siete invitati a scaricare il modulo allegato per avviare la vostra richiesta.

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Cordialmente,

Silvana Mangione
VSG CGIE

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE “DIRITTO DI EMOZIONE” e “PAR CONDICIO EMOZIONALE “

PREMESSA

Il presente Codice stabilisce:

– il riconoscimento del valore fondamentale della salute, intesa come benessere bio-psico-sociale della persona con i suoi diritti inviolabili, che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono il pieno sviluppo della propria personalità;

– l’impegno nei confronti dell’umanità è proteggere la salute di tutti e delle Donne in particolare in quanto sono più sensibili alla pressione emotiva e alla discriminazione, con l’affermazione del DIRITTO DI EMOZIONE e della PAR CONDICIO EMOZIONALE.

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

I firmatari riconoscono il Diritto di Emozione, volto al rispetto della salute e del benessere dei Cittadini, per sancire la Libertà di Emozione quale principio universale.

Il Cittadino è titolare del diritto a Vivere Emozioni Libere (V.E.L.), ad una imparziale informazione attraverso la pubblicazione di notizie che abbiano valenza emotiva paritaria, in grado di evocare uguali stati d’animo.

Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della “Par Condicio Emozionale” dei messaggi è imputata prevalentemente – ciascuno per la propria area di interesse – alle diverse categorie professionali delle comunicazioni di massa.

Primo dovere è quello di sottoporre ai fruitori della comunicazione un egual numero di notizie positive e negative.

Il lettore non dovrà essere condizionato – inconsapevolmente – relativamente al proprio stato emotivo, senza che gli sia offerta l’opportunità di scegliere.

Il lettore/spettatore dovrà essere posto nella condizione di riconoscere con facilità quali notizie, servizi o altre informazioni, siano emotivamente dannosi per il proprio benessere bio-psico-sociale e per il proprio equilibrio e quali, al contrario, quelli positivi. Lo stato emotivo evocato da un articolo giornalistico o da un servizio televisivo/programma radiofonico, deve essere riconoscibile dal lettore/spettatore/ascoltatore, il quale deve poter compensare il malessere suscitato da notizie negative, trovando sul medesimo giornale/programma televisivo/agenzia, altrettante notizie positive di impatto emotivo diametralmente opposto.

Il lettore/spettatore dovrà percepire chiaramente che nel mondo accadono cose positive e negative, e che il peso spropositato delle notizie negative risponde a mere ragioni di mercato e non già alla realtà dei fatti, e che è libero di scegliere a quali eventi far riferimento senza che emozioni e pensieri vengano manipolati e indirizzati verso quelle notizie che creano malessere e peggioramento dello stato di salute.

L’informazione pubblica istituzionale dovrà evidenziare in egual modo fatti, eventi, notizie e riflessioni, che gratifichino ed evochino stati d’animo positivi, rispetto a quei fatti/eventi/notizie in grado di suscitare stati d’animo negativi.

Al fine di favorire la diffusione del “Diritto di Emozione” e della conseguente “Par Condicio Emozionale” con la sottoscrizione del presente Codice si regolamenta il sistema di informazione/comunicazione sostenendo:

  1. la distinzione netta delle differenti forme (positiva e negativa) di Informazione;
  2. di tutelare la salute dei Cittadini e assicurare la diffusione del Codice VEL.

L’OMS ha definito la SALUTE come lo stato di completo benessere fisico-psichico-sociale dell’individuo; la diffusione sproporzionata di notizie negative crea una riduzione del benessere e della salute.

L’ONU, nel primo articolo della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” del 10 dicembre 1948 nel ribadire che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti” sostiene che “essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Ma la libertà emotiva dell’uomo e la coscienza menzionata nella Dichiarazione non sono tutelati laddove non è garantita una parità di informazione.

Uno stato di depressione psicologica generalizzato, il proliferare delle dipendenze e la perdita di motivazione dei giovani e delle popolazioni occidentali, possono leggersi come una conseguenza della perdita di consapevolezza del “bello che c’è nel mondo”.

I firmatari invitano i giornalisti, anche quelli on-line, web information, multimedia, gli addetti alla pubblicità ed alle relazioni pubbliche ad adottare il presente regolamento quale strumento indispensabile per assicurare la parità e di diritto di emozione, trasparenza e correttezza nella comunicazione di massa e per rispettare la salute e il benessere dei cittadini.

In forza dei principi enunciati si conviene quanto segue:

  1. a) la pubblicazione/divulgazione di notizie negative deve prevedere la contestuale diffusione di notizie positive di pari valenza Emotiva.
  2. b) gli stati devono incoraggiare lo sviluppo di Codici di Comportamento affinché le persone siano protette da informazioni e messaggi multimediali dannosi al loro benessere psico-fisico-emozionale. Essi sono invitati ad assumere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere le persone da qualsiasi forma di violenza emozionale e psicologica derivante dall’abuso di informazioni negative, che fanno audience, ma danneggiano o limitano fortemente il Diritto di Emozione.
  3. c) la valenza emotiva e il tipo di messaggio devono essere immediatamente riconoscibili; la collocazione spaziale delle notizie in grado di suscitare emozioni contrastanti deve essere opportunamente segnalata e distinta, a seconda del tipo di messaggio, di natura positiva o negativa.

Le organizzazioni firmatarie sono consapevoli che il malessere emozionale sfocia spesso in un consumismo compulsivo che produce un maggiore inquinamento (Vedi le “isole di immondizia” nate nell’Oceano Pacifico); pertanto si invitano le organizzazioni del settore a sostenere la campagna VEL.

Stesso invito va rivolto a tutti i cittadini.

Le organizzazioni promotrici della campagna V.E.L costituiscono un Comitato permanente.

La campagna di sensibilizzazione è ideata da Monica Paola Monaco, Presidente Nazionale dell’AEM ITALIA (Associazione Emotional Manager) e sviluppata in collaborazione con Mina Cappussi, Direttore della testata giornalistica UMDI (Un mondo di Italiani) e promossa da l’AITEF ONLUS (Associazione Italiana tutela Emigranti e Famiglie), presidente Giuseppe Abbati, AICCRE (Associazione Italiana Consigli Comuni e Regioni d’Europa), presidente Giuseppe Valerio , AEM ONLUS (Associazione per la tutela delle vittime/conseguenze del malessere Emozionale) vice Presidente Giovanni Mattiaccio, CENTRO STUDI AGORA’ (Associazione di promozione sociale), coordinatrice nazionale Sabina Iadarola, MATESE ARCOBALENO (Associazione Onlus per la tutela dell’ambiente) Presidente Pier Paolo Monaco.